Previdenza complementare: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026 dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2026 cambiano regole e tutele della previdenza complementare: più flessibilità sulle prestazioni, incentivi fiscali e rafforzamento dell’adesione automatica.
La Legge di Bilancio 2026 introduce novità operative per la previdenza complementare in vigore dal 1° luglio 2026: nuove opzioni di rendita e capitale, riduzioni della tassazione sulle prestazioni frazionate, rafforzamento dell’adesione automatica con criteri di destinazione e obblighi informativi per i datori di lavoro.
1.Cosa cambia davvero dal 1° luglio 2026 per chi è iscritto o sta per aderire
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, secondo quanto riportato nella comunicazione del Ministero) introduce innovazioni nella previdenza complementare che entreranno in vigore dal primo luglio 2026. L’obiettivo dichiarato è valorizzare i percorsi integrativi, semplificare l’erogazione delle prestazioni e rafforzare l’adesione automatica, prevedendo anche vantaggi fiscali.
Le misure descritte riguardano sia la fase di accumulo (come viene individuato il fondo in caso di mancata scelta) sia la fase di uscita (modalità di liquidazione e tassazione). Per lavoratori e aziende, il punto pratico è capire quali opzioni saranno disponibili e quali informazioni dovranno essere fornite.
2.Quali nuove opzioni di prestazione sono previste alla pensione
Secondo la nota ministeriale, cambiano le regole sulla liquidazione del montante accumulato. In particolare:
- Capitale prelevabile più alto: la quota massima erogabile come capitale passa dal 50% al 60%. Resta una clausola di salvaguardia: se il 70% del montante finale genera una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS, la posizione può essere liquidata interamente come capitale.
- Nuove tipologie di prestazione: viene indicata la possibilità di scegliere tra rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili (nei limiti previsti dalla legge) ed erogazione frazionata. Per la rendita a durata definita, la comunicazione collega la durata al numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente e determina la rata annuale rapportando il montante ai anni residui stimati.
Un esempio pratico: se un lavoratore vuole trasformare il montante in un flusso programmato, la rendita a durata definita e l’erogazione frazionata sono le opzioni richiamate nella comunicazione; la scelta concreta dipenderà dalle regole del fondo e dalle condizioni applicate al singolo caso.
3.Come cambia la tassazione sulle prestazioni frazionate
La riforma, come riportato dal Ministero, prevede un regime fiscale agevolato per le prestazioni erogate in forma frazionata. In sintesi, la comunicazione indica che:
- le prestazioni frazionate sono imponibili sull’ammontare complessivo, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti già tassati in fase di accumulo);
- sulla parte imponibile si applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota base del 20%;
- l’aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno oltre il 15° di partecipazione, fino a una riduzione massima di 5 punti. La comunicazione specifica che l’aliquota può arrivare fino al 15% dopo 35 anni di iscrizione.
Questa impostazione mira a premiare la permanenza nelle forme pensionistiche complementari. Per valutare la convenienza nel proprio caso, in pratica, è utile verificare da quanti anni si è iscritti e quale forma di erogazione si intende scegliere.
4.Adesione automatica: dove finisce il TFR e come esercitare rinuncia o revoca
Dal primo luglio 2026, la comunicazione ministeriale rafforza il meccanismo di allocazione di TFR e contributi in assenza di dichiarazione del lavoratore. I punti chiave sono:
- Destinazione del TFR: in caso di adesione automatica, TFR e contributi (a carico del datore di lavoro e del dipendente) confluiscono nella forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda (anche territoriali o aziendali).
- Criterio della maggioranza: se esistono più forme contrattuali, il TFR va alla forma con il maggior numero di lavoratori iscritti in azienda, salvo diversi accordi aziendali.
- Forma residuale: se non ci sono accordi o contratti collettivi, la destinazione è la forma residuale individuata dal regolamento ministeriale richiamato nella comunicazione (D.M. 85 del 31 marzo 2020).
- Esonero contributivo per redditi bassi: la contribuzione a carico del lavoratore non sarebbe obbligatoria se la RAL è inferiore al valore dell’assegno sociale INPS.
La comunicazione richiama anche il diritto di rinuncia: entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica. In tal caso può trasferire il TFR maturando a un’altra forma pensionistica scelta liberamente oppure mantenere il TFR in azienda secondo il regime tradizionale dell’art. 2120 del codice civile. La scelta di mantenere il TFR in azienda non sarebbe irreversibile: il dipendente potrà successivamente revocare la rinuncia e decidere di conferire il TFR futuro a una forma complementare.
5.Obblighi informativi per le aziende e gestione “Life-Cycle”
La riforma, secondo la nota ministeriale, attribuisce grande importanza alla trasparenza. Al momento della prima assunzione, l’azienda avrebbe l’obbligo di fornire un’informativa dettagliata su accordi collettivi applicabili, funzionamento dell’adesione automatica, fondo di destinazione designato, tempistiche di scelta e opzioni disponibili.
La comunicazione indica anche che il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciargliene copia.
Sul piano degli investimenti, viene richiamata la gestione in comparti con percorsi “Life-Cycle”: in caso di adesione automatica o non esplicita, le quote di TFR e i contributi non confluiranno più in un comparto esclusivamente garantito. Gli statuti e i regolamenti dei fondi dovrebbero prevedere percorsi con profili rischio-rendimento diversi, parametrati sull’orizzonte temporale e sull’età anagrafica dell’iscritto.
Per chi gestisce il personale, un passaggio pratico è verificare che le procedure interne e i modelli informativi siano aggiornati per la gestione dei flussi di TFR e delle comunicazioni al lavoratore, come indicato nella nota.